Dopo il secondo capoverso dell'articolo 423 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Si procede a porte chiuse alla lettura dei processi verbali contenenti la trascrizione delle intercettazioni o all'ascolto delle registrazioni delle medesime quando la lettura o l'ascolto possono ledere il diritto alla riservatezza di soggetti estranei alla causa ovvero, relativamente a fatti estranei al processo, il diritto delle parti private alla riservatezza".

Testo vigente dal 12 aprile 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-04-08;98~art7 · fonte del testo