Art. 50-bis — (Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero). 1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale
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Testo vigente dal 27 aprile 2012
