Ai fini della tutela degli interessi generali della sanita' pubblica compete al Governo promuovere e sviluppare le iniziative zoosanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale e fissare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per il controllo degli alimenti di origine animale. Le direttive del Governo che interessano la competenza degli istituti zooprofilattici sono trasmesse alle regioni. La vigilanza zoosanitaria ai confini ed i rapporti con l'estero restano di competenza dello Stato.

Testo vigente dal 8 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-23;745~art2 · fonte del testo