Art. 76 — Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione alle regioni a statuto ordinario

Le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 3, 14 gennaio 1972, n. 4, 15 gennaio 1972 n. 8, 15 gennaio 1972 n. 10, e 24 luglio 1977 n. 616.

Testo vigente dal 19 maggio 1994

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art76 · fonte del testo