Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]dei crediti di imposta richiesti a rimborso (articolo 43-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non pucedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui all'articolo 83, comma 1 sono dovuti al cessionario. 2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 82, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio procede al recupero delle somme stesse. 3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio nonche' all'agente della riscossione presso il quale e' tenuto il conto fiscale di cui all'articolo 81.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art85 · fonte del testo