Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio (articolo 30 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

[2]1. In caso di separazione legale o di divorzio il rimborso del credito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultante da una precedente dichiarazione congiunta, puessere attribuito, per la quota di sua competenza, a ciascun coniuge personalmente. A tal fine, il coniuge che intende avvalersi di tale disposizione deve dare comunicazione scritta all'ufficio al quale e' stata presentata la dichiarazione congiunta, della separazione legale o del divorzio sopravvenuti.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art78 · fonte del testo