Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]negli uffici dell'amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri (articolo 6 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

[2]1. Al fine di una piefficace assistenza reciproca pu essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall'autorita' richiedente di un altro Stato membro presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali. 2. I funzionari autorizzati dall'autorita' richiedente di un altro Stato membro devono produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto da cui risulti la loro identita' e la loro qualifica ufficiale.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art197 · fonte del testo