Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]in favore di enti previdenziali (articolo 28 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
[2]1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano anche all'INAIL e agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
