Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]dei beni pignorati (articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 167, la custodia dei beni mobili pignorati e' affidata allo stesso debitore o a un terzo. L'agente della riscossione non puessere nominato custode. 2. L'agente della riscossione puin ogni tempo disporre la sostituzione del custode. 3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art161 · fonte del testo