Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]dei creditori (articolo 54 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare all'agente della riscossione un atto contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 499, secondo comma, del codice di procedura civile. 2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati. 3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per il primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti dell'agente della riscossione, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art151 · fonte del testo