Art. 84 — Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e continuative (legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)

Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternita'.

Testo vigente dal 26 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art84 · fonte del testo