Art. 43 — Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4; decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)

Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo e' dovuta un'indennita', a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennita' e' anticipata dal datore di lavoro ed e' portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.

Testo vigente dal 26 aprile 2001

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 43, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art43 · fonte del testo