Art. 40 — Riposi giornalieri del padre (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

  • a)nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
  • b)in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
  • c)nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
  • d)in caso di morte o di grave infermita' della madre.

Testo vigente dal 26 aprile 2001

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 40, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art40 · fonte del testo