Art. 1 — Oggetto; (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)

Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.

Testo vigente dal 26 aprile 2001

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art1 · fonte del testo