[1]Articoli 12, 13, 22 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 541 e art. 1 sub. 23 legge 8 gennaio 1931, n. 50.

[2]Il pagamento delle pensioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del precedente art. 36 e terzo, quarto e sesto del precedente art. 39 viene integralmente eseguito dalla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, la quale si rivale sullo Stato. Il relativo onere fa carico alla parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art51 · fonte del testo