[1]Art. 2 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro I e art. 1 legge 20 giugno 1929, n. 1125.

[2]Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni anche nell'interesse della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art2 · fonte del testo