[1](art. 51, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]I trasferimenti a domanda degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarita' di agenzia, o di agente sono disposti, nell'ambito della provincia, dal direttore provinciale, sentita la commissione provinciale degli uffici locali. Contro i provvedimenti del direttore provinciale e' ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il cui provvedimento e' definitivo.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art85 · fonte del testo