[1](art. 5 della legge 25 gennaio 1960, n. 4)

[2]Nei confronti degli iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 140 del presente decreto, e loro superstiti, che si avvalgono della facolta' di riscatto dei servizi, di cui al precedente art. 157, dalla pensione diretta, indiretta o di riversibilita' dovuta a carico del fondo stesso viene detratta la pensione, quota di pensione o assegno speciale, di cui all'art. 160 del presente decreto eventualmente spettante nell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, in relazione ai servizi computati nella liquidazione della pensione a carico del fondo predetto. Nel caso di variazione della pensione o assegno speciale liquidato dall'istituto nazionale della previdenza sociale, l'istituto postelegrafonici provvedera' alla rideterminazione della pensione corrisposta a norma del precedente comma a carico del fondo, di cui all'art. 140 del presente decreto. Per il personale, di cui al presente articolo il contributo da versare per il riscatto dei servizi indicati al precedente art. 157, coperti da assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, e' ridotto alla misura del 4 per cento. Al fine di ottenere la riduzione del contributo di riscatto, gli interessati debbono produrre una attestazione rilasciata dall'istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti ii periodo di contribuzione obbligatoria all'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti e l'eventuale pensione o assegno speciale liquidato.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art161 · fonte del testo