[1](art. 7, dodicesimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, e dall'art. 104 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]I recapiti sono concessi in base a convenzioni che ne stabiliscono le condizioni e le modalita'.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art138 · fonte del testo