[1](art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]L'istituzione, la riorganizzazione e la soppressione delle ricevitorie e delle zone di portalettere sono disposte con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali. Il relativo decreto di istituzione stabilisce, altresi', l'ufficio postale da cui la ricevitoria e le zone di portalettere dipendono.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art12 · fonte del testo