[1](art. 8, primo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Per temporanee e particolari esigenze di carattere locale il direttore centrale degli uffici locali, su proposta motivata della direzione provinciale competente, puo' autorizzare l'attivazione, per un periodo non superiore a quattro mesi in un anno, di una agenzia per l'esecuzione di alcuni servizi.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art10 · fonte del testo