Art. 88 — Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali

All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonche' quelle contenute nel presente testo unico.

Testo vigente dal 28 settembre 2000

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 88, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art88 · fonte del testo