Art. 129 — Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo

Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessita' o che attengano ad aspetti nuovi dell'attivita' deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalita' organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.

Testo vigente dal 28 settembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art129 · fonte del testo