[1](Art. 18, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Su proposta della Facolta' o Scuola competente e col consenso del titolare, puo' essere modificata la denominazione di un insegnamento coperto da un professore di ruolo. In tal caso il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, nell'esprimere il proprio avviso circa la modificazione dello statuto, dovra' altresi' pronunziarsi intorno alla trasferibilita' del professore.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art94 · fonte del testo