[1](Art. 6, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente T. U. le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9°, e 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenenti norme sulla disciplina degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art92 · fonte del testo