[1](Art. 11, R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965).

[2]La R. Universita' per stranieri di Perugia e' un Ente autonomo che ha per fine di organizzare e mantenere speciali corsi di letteratura e cultura italiana per stranieri. Una convenzione speciale fra Stato, Provincia e Comune stabilisce le norme per il funzionamento dell'ente, al quale lo Stato corrisponde un contributo annuo di L. 91.000. Lo statuto dell'Ente e' approvato per decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art258 · fonte del testo