[1]Il collaudo ed il reparto della spesa sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, dopo di che puo' rilasciarsi il nulla osta per il pagamento a saldo a favore delle imprese.

[2]Sulle controversie e sulle riserve sollevate dalle imprese decide, dopo il collaudo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Ispettore superiore compartimentale del Genio civile ovvero, se del caso, il competente Ispettore superiore addetto all'Istituto decentrato, quando il loro ammontare non superi l'importo di L. 200.000, ovvero il Consiglio superiore dei lavori pubblici per importi di maggior entita'.

[3]A richiesta delle parti od a giudizio insindacabile del Ministro, le controversia e le riserve possono anche essere conto sopra esaminate o decise in corso d'opera.

[4]Intervenuta la decisione ministeriale, alle parti e' salvo il ricorso al giudizio degli arbitri a sensi del capitolato generale d'appalto per le opere di Conto dello Stato.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art85 · fonte del testo