[1]Le societa' cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti sono tenute all'assicurazione dei fabbricati sociali contro danni dell'incendio, dello scoppio del gas e della caduta del fulmine, ed a versare direttamente agli enti assicuratori i premi di assicurazione. Le polizze sono vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e devono ad essa essere consegnate.

[2]La Cassa depositi e prestiti promuove le provvidenze necessarie ove le societa' cooperative non si tengano al corrente col pagamento dei premi.

[3]L'onere dell'assicurazione fa carico al socio o suoi aventi causa, anche dopo il riscatto, fin quando tutti i condomini dello stesso fabbricato, soci della medesima cooperativa, non abbiano estinto il rispettivo mutuo edilizio.

[4]L'ente assicuratore deve essere di gradimento della Cassa depositi e prestiti la quale potra' all'uopo pubblicare l'elenco degli enti preferiti ed, eventualmente, imporre quelle combinazioni che presentino i caratteri di maggiore sicurezza e generale convenienza.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art56 · fonte del testo