[1]Sono considerate case economiche agli effetti del presente testo unico quelle costruite da privati o da istituti, societa' ed enti di cui ai nn. 1°, 3°, 6°, 7° e 8° dell'art. 16, per essere assegnate in locazione o in proprieta'.

[2]Dette case debbono avere le caratteristiche di cui alle lettere b) e) d) ed e) dell'art. 48 e non piu' di dieci vani abitabili esclusi da questo numero i locali accessori e di servizio, come latrina, bagno, cucina e ripostigli.

[3]Le opere di finimento e le forniture accessorie che, in sede di collaudo, siano per qualita' e per quantita' riconosciute eccedenti quelle consentite, saranno escluse dal contributo erariale, di cui all'art. 71.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art49 · fonte del testo