[1]I comuni e gli istituti per case popolari possono ottenere, nei limiti di spesa di cui al R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2086, il concorso dello Stato per costruire case popolari da vendersi a singoli privati, ovvero da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita, a favore dello stesso inquilino o dei suoi eredi, in deroga alle disposizioni della vigente legislazione e delle norme statutarie.

[2]Gli alloggi costruiti invece nella Citta' di Bolzano possono essere concessi in semplice locazione, ed analoga facolta' puo' essere accordata dal Ministro pei lavori pubblici relativamente agli alloggi costruiti in altre localita' sempre che particolari contingenze lo giustifichino.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art38 · fonte del testo