[1]Sui fondi stanziati per la costruzione delle case, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi versa alla R. tesoreria, nel conto corrente a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anticipi quadrimestrali nella misura da essa richiesti, in relazione all'ammontare delle spese che si prevede saranno sostenute nel quadrimestre.

[2]A titolo di rimborso di spese generali per studi, sorveglianza, dirigenza, collaudi, ecc., e' computata, a favore dell'Amministrazione ferroviaria, una quota del 5 per cento sull'importo dei lavori.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art328 · fonte del testo