Art. 95 — Tredicesima mensilità: personale militare sfollato

All'ufficiale e al sottufficiale cessati dal servizio permanente o continuativo in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate, emanate dopo la guerra 1940-45, e che siano in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonche' a quelli che comunque fruiscano del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima mensilita' e' dovuta in relazione alla loro qualita' di pensionati e nella misura di cui all'art. 94, aumentata dell'assegno integratore fruito in base alle disposizioni sopra menzionate. La mensilita' suddetta non va considerata nel raffronto da istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati in aggiunta al trattamento di quiescenza.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art95 · fonte del testo