Art. 49 — Personale già in servizio nel territorio di Trieste

Il personale del ruolo speciale del territorio di Trieste, trattenuto ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, che all'atto del collocamento a riposo per i limiti di eta' abbia prestato almeno dieci anni di servizio effettivo, senza aver raggiunto l'anzianita' prevista dal primo comma dell'art. 42, ha diritto alla pensione normale come se avesse prestato quindici anni di servizio effettivo.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art49 · fonte del testo