Nei confronti degli incaricati tecnici che, ai sensi del primo comma dell'art. 258, chiedano l'applicazione dell'art. 14, lettera d), il contributo di riscatto e' commisurato all'80 per cento dello stipendio previsto, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, per la qualifica iniziale del ruolo di appartenenza, se la domanda e' presentata entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art267 · fonte del testo