In aggiunta alla pensione, spettano, nella misura ed alle condizioni stabilite negli articoli 94, 96, 97, 98 e 99 del presente testo unico, la tredicesima mensilita', l'assegno di caroviveri, le quote di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale. L'indennita' integrativa speciale e' dovuta anche al coniuge superstite, titolare di assegno alimentare, nella percentuale stabilita per la determinazione della misura dell'assegno stesso. Ai titolari di pensione privilegiata, oltre agli assegni accessori previsti nel primo comma, competono, alle condizioni e con le modalita' stabilito dagli articoli 100 e seguenti, l'assegno di superinvalidita', l'assegno complementare, l'assegno di presidenza, gli alimenti di integrazione, l'indennita' di assistenza e di accompagnamento, l'assegno di cura, l'assegno per cumulo di infermita', l'assegno speciale annuo e l'indennita' speciale annua.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art236 · fonte del testo