Salvo quanto disposto nel successivo art. 227, la pensione privilegiata e' liquidata aggiungendo al trattamento continuativo di quiescenza, spettante in rapporto alla durata del servizio utile maturato, un supplemento corrispondente alla differenza fra il trattamento continuativo predetto e quello calcolato su 30 anni di servizio utile o, se piu' favorevole, sul numero di anni di servizio utile maturato, aumentato di 12. Agli effetti del comma precedente, per trattamento continuativo di quiescenza si intende la pensione normale calcolata in base agli anni di servizio utile maturati, se questi sono superiori a 10, ovvero ad un'anzianita' di servizio virtuale pari a 10 anni. Il supplemento previsto nel primo comma e' attribuito in misura proporzionale al grado di riduzione della capacita' lavorativa e, nel caso di concorso con una rendita di infortunio spettante per lesioni o malattie professionali che abbiano determinato, come causa o concausa, la cessazione dal servizio, per la parte eventualmente eccedente l'importo di detta rendita. Nei casi di cecita' o di perdita totale di due arti, causate da fatti di servizio, la pensione privilegiata e' liquidata nella misura massima prevista dal primo comma dell'art. 222.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art226 · fonte del testo