Nei casi in cui, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non sia ancora intervenuto il nuovo provvedimento di competenza dell'amministrazione centrale, la direzione provinciale del tesoro proroga i pagamenti, per non oltre due anni, nella stessa misura dell'ultima rata dell'assegno scaduto, salvo quanto disposto nel terzo comma. Se con il provvedimento dell'amministrazione centrale venga attribuito un altro assegno rinnovabile e la pensione, le somme corrisposte per proroga sono imputate all'assegno o alla pensione medesimi; tuttavia, in caso di assegnazione di categoria inferiore l'imputazione e' limitata all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate del trattamento di minore categoria; oltre tale limite non si fa luogo a recupero. Qualora invece, non venga attribuito altro assegno o pensione, le somme predette sono abbuonate. Nel caso in cui il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidita' non sia stato compiuto per mancata presentazione dell'interessato alla visita medica, la direzione provinciale del tesoro, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 181, sospende i pagamenti relativi all'assegno prorogato e rimette gli atti all'amministrazione centrale, che provvede di conseguenza.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art182 · fonte del testo