[1](Art. 17 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; art. 1 legge 11 luglio 1929, n. 1260).

[2]Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare. I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, o in generale sottratti per qualsivoglia altro uso alla ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi, giusta l'articolo 16 del presente testo unico, come accessori dei fabbricati rurali, si valuteranno parificandoli ai migliori tra i terreni contigui. Non si attribuira' alcuna rendita:

  • a)ai fondi indicati dall'art. 10 della legge 14 luglio 1864, n. 1831, ed e' abrogato il disposto del 2° alinea, n. 5, del detto articolo;
  • b)alle strade vicinali contemplate dall'art. 19 della legge 20 marzo 1865, allegato F;
  • c)alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645)). La disposizione che precede non e' applicabile alle aree coperte dai fabbricati adibiti a stazioni e loro pertinenze, dalle case cantoniere, dalle sottostazioni di trasformazione dell'energia elettrica, dalle gallerie, dai ponti e simili, che devono essere descritti, in ogni caso, nel vigente catasto fabbricati ed il relativo reddito assoggettato all'imposta fabbricati od a quella di ricchezza mobile ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 18, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art18 · fonte del testo