[1](Art. 11 (1° e 2° comma) legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, art. 1 (1° comma), 5 (4° comma) e 6 (2° comma) R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).

[2]La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualita' e classe. La rendita imponibile e' quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali. Agli effetti attuali del catasto, le tariffe d'estimo rappresentano la parte dominicale del reddito medio, ordinario, continuativo ritraibile dai terreni al 1° gennaio 1914. Le tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione censuaria centrale a norma dell'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, in occasione della revisione generale degli estimi catastali, saranno conservate. Quando occorra completarne il quadro o formarlo di nuovo, provvedera' l'Amministrazione catastale con gli stessi criteri di cui all'art. 1 del R. decreto sopra citato e con le norme dettate dal Ministro per le finanze a mente dell'art. 6 dello stesso R. decreto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art13 · fonte del testo