[1]Piani di trasferimento

[2]Art. 65, legge numero 445/1908. I competenti uffici del genio civile, per ogni abitato compreso nella tabella E, annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, compilano due piani uno dei quali indica la zona che deve essere abbandonata e l'altro la localita' in cui deve sorgere il nuovo abitato. Indicano pure quali edifici pubblici sia necessario spostare, tenendo conto del numero degli abitanti e della distanza da altri centri abitati, gia' provvisti di tali edifici.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art303 · fonte del testo