[1]Sussidio dello Stato

[2]Art. 9, D.L.C.P.S. legge numero 281/1947. Art. 16, c. 2°, legge numero 910/1966. Nei territori nei quali opera l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania il sussidio dello Stato per le opere inerenti alla irrigazione o trasformazione di competenza privata, puo' essere elevato fino al 50 per cento della spesa e sino al 60 per cento ove si tratti di piccole aziende e le opere siano di particolare onerosita'.

[3]Art. 15, D.L.C.P.S legge numero 281/1947. La disposizione di cui al comma precedente nonche' quelle degli artt. 7, 8, 10 e 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 concernenti l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania sono applicabili anche ai consorzi di bonifica della Puglia e della Basilicata nell'ambito del rispettivo territorio.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art300 · fonte del testo