[1]Contributi per l'artigianato

[2]Art. 35, legge numero 588/1962. Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni previste dal presente capo, interventi diretti a:

  • a)concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 50 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di produzione artigiana ed i consorzi indicati nell'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
  • b)concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per il resto della spesa ed in misura tale da far gravare sull'artigiano non piu' del 3 per cento annuo. La garanzia sussidiaria di cui al quinto comma dello art. 283 e' estesa anche a favore degli imprenditori artigiani e loro cooperative.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art288 · fonte del testo