[1]Agevolazioni tariffarie per i trasporti

[2]Art. 12, legge numero 588/1962. Per le merci trasportate dal servizio traghetto si applicano le tariffe ferroviarie calcolate su una distanza virtuale di 100 chilometri, sia che il trasporto venga effettuato con carri ferroviari o mezzi equiparati, sia che venga effettuato con autocarro. Per le stesse merci si applicano le tariffe differenziali, cumulando il percorso marittimo al percorso terrestre, sia che venga effettuato a mezzo delle ferrovie dello Stato, sia a mezzo delle ferrovie concesse sarde. A tali trasporti non si applicano diritti fissi, sovrattasse ed oneri speciali in misura superiore a quella in vigore sul territorio nazionale per eguale distanza e per la stessa merce, ne' si applicano le quote di transito.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art266 · fonte del testo