[1]Disposizioni per l'Ente siciliano di elettricita'

[2]Art. 8, legge numero 457, 29-5-51. Le disposizioni degli articoli dal 52 al 58 del presente testo unico, si applicano anche nei riguardi degli impianti idroelettrici che sono eseguiti dall'Ente siciliano di elettricita' o dai suoi subconcessionari, dopo che nell'attuazione di opere di produzione di energia elettrica a cura dell'ente stesso o suoi subconcessionari sia stato integralmente impegnato il contributo di lire 15.897.500.000 concesso dallo Stato per dette opere a norma dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricita', modificato con l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art251 · fonte del testo