[1]Termine per l'esecuzione dei piani di risanamento

[2]Art. 13, legge numero 18/1962. Per la esecuzione dei piani di risanamento e' assegnato al comune di Palermo il termine di anni sei a decorrere dall'approvazione dei singoli piani. Tale termine puo' essere prorogato, prima della scadenza, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per una sola volta e per non piu' di quattro anni.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art235 · fonte del testo