Art. 48 — Art. 40 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638

Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono, agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761, essere impegnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia e' proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art48 · fonte del testo