Art. 23 — Art. 19 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638

[1]Dal regolamento del servizio interno sono determinati gli affari che debbono essere trattati dalle sezioni, cui spettano, e quali in adunanza generale.

[2]E' sempre in facolta' del Ministro di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale, salvo il disposto dell'art. 33.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art23 · fonte del testo