Art. 14 — Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638

[1]Il Consiglio di Stato:

[2]1° Da' parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del Re;

[3]2° Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art14 · fonte del testo