Art. 58 — Indennità di custodia

Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennita' per la custodia e la conservazione. L'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art58 · fonte del testo