Art. 52 — Aumento e riduzione degli onorari

Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino al doppio. Se la prestazione non e' completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art52 · fonte del testo